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martedì 19 agosto 2008

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“Borsa di studio Piero Salvati” ONLUS


ART. 1 - DENOMINAZIONE
1- E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un’Associazione denominata “Borsa di studio Piero Salvati”. Tale Associazione opera nel rispetto dei principi previsti dall’art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
2- L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna dell’Associazione stessa.
3- L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.


ART. 2 - SCOPI E PRINCIPI FONDAMENTALI
1- L’Associazione ha per oggetto il perseguimento dei seguenti scopi di beneficenza, prevedendo lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: istruzione, formazione e ricerca scientifica di particolare interesse sociale. In particolare:
- Erogazione di borse di studio assegnate per merito scolastico a studenti figli di carabinieri in servizio o di iscritti all’Associazione Nazionale Carabinieri;
- La raccolta di fondi per l’erogazione di cui al punto precedente;
- La gestione dei fondi raccolti e la promozione del ricordo e dei valori di disciplina, sacrificio e dedizione allo studio e all’apprendimento che hanno caratterizzato la vita del maresciallo dei Carabinieri Piero Salvati.
2 - Attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
- dare vita a raccolta annuale di fondi da erogare attraverso presentazioni e incontri promozionali dell’Associazione stessa per favorire lo studio delle materie scolastiche e della musica tra i figli dell’Arma dei Carabinieri;
- organizzare celebrazioni per la premiazione dei vincitori e la promozione dei fini dell’Associazione stessa;
- riunire commissioni esaminatrici per la definizione della graduatoria dei vincitori annuali della Borsa di Studio Piero Salvati.
3- E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti stabiliti dal comma 5 dell’art. 10 del D.lgs. 460/1997.
4- E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
5- Gli utili o gli avanzi di gestione possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


ART. 3 - SEDE
1- La sede dell’Associazione è fissata in Tortona (Alessandria), corso Repubblica, n. 48


ART. 4 - SOCI
1 - I soci sono coloro che condividono gli scopi dell’Associazione e versano annualmente la quota associativa. Sono membri di diritto i soci fondatori.
2 - All’aspirante socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto.
3 - La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo e alla successiva ratifica da parte dell’assemblea dei soci, della domanda di iscrizione all’Associazione.
4 - L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consigli Direttivo immediatamente successiva alla richiesta.
5 - I motivi dell’eventuale diniego all’ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione. La delibera sull’ammissione è inappellabile. Il rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all’interessato, senza la necessità di indicarne i motivi.
6 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:
- fondatori;
- onorari;
- sostenitori;
- ordinari.
Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo;
Soci onorari: sono quelle persone alle quali l’associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Soci sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell’Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico;
Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell’Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
7 - Tutti i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all’Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.
8 – E’ esclusa ogni limitazione dei diritti e degli obblighi dei soci, così come è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell’associazione.
9 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l’accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell’Associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l’Associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci.
10 - Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:
§ morosità;
§ indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
§ inattività prolungata.
11 - Il Consiglio Direttivo nel corso della seduta con la quale viene convocata un’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, provvede a comunicare i nominativi dei soci esclusi.


ART. 5 - PATRIMONIO
1- Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
2- Le entrate dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.


ART. 6 – ESERCIZIO SOCIALE
1 - L’esercizio inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell’Associazione.
2- Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo per la relativa approvazione.


ART. 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1- Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.


ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI
1 - Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, nonché mediante affissione della convocazione nell’apposita bacheca nella sede sociale, almeno sette giorni della data fissata per la riunione.
2 - Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
3 - L’assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
4 - L’avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:
- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell’eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno, cioè l’elenco degli argomenti che saranno trattati;
- elenco dei soci esclusi per un qualsiasi motivo;
- un prospetto per l’eventuale delega a terzi nel caso in cui il socio non possa parteciparvi personalmente;
- nel caso in cui l’Assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, all’avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.
5 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
6 – Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
7 - Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 dei soci con diritto al voto e con la metà più uno dei voti favorevoli. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei 3/4 degli associati.
8 - L’Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.
9 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.
10 – Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
11 - Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
- elezione o sostituzione degli organi sociali;
- approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell’attività da svolgere;
- ratifica della delibera del Consiglio Direttivo di ammissione o esclusione di nuovi soci.
12 – Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
- modifica dello statuto;
- scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
- nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.
13 - Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
14 – I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.


Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1 - Il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri, dura in carica per un periodo di 5 anni e può venir rieletto per non più di 4 volte consecutive.
2 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- ammettere i nuovi soci;
- fissare l’ammontare della quota associativa;
- convocare le Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
- escludere i soci che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 4, comma 9.
3 – Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dalla carica di consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Se decade oltre la metà del Consiglio allora si procede a nuova elezione di tutti i membri.
4 – I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.


Art. 10 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione. E’ eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.
2 - I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vicepresidente, sono i seguenti:
- rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.


Art. 11 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1 - La durata dell’associazione è illimitata.
2 - Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.
3 – In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.


Art. 12 – NORME RESIDUALI
1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e al D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e sue successive modifiche e integrazioni.


Tortona (Alessandria), 20 luglio 2008

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